Trasmittanza Termica (detrazioni fiscali 55%)
La Legge del 27 dicembre 2006 n°296, attuativa della manovra finanziaria 2007, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevede l'erogazione di bonus fiscali per gli investimenti cosiddetti "verdi", mirati cioè ad incentivare il risparmio energetico in edilizia.
Tra gli interventi "verdi" rientrano anche quelli sugli edifici esistenti, parti di edifici esistenti oppure unità immobiliari esistenti che riguardano il miglioramento delle prestazioni termiche delle finestre nel loro complesso (telaio + vetro). Le considerazioni per le "finestre" che seguono si estendono anche alle portefinestre.
Nella fattispecie la Finanziaria 2007 (Legge 296/06 - comma 345) ha pertanto previsto una detrazione del 55% sull'imposta lorda sul reddito per le spese, sostenute nell'anno 2007 (proroga fino al 31 dicembre 2010), per l'esecuzione di interventi su finestre, che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di finestre inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati.
CONTENUTI DELLA CONSULENZA:
StarQuality affiancherà le aziende nella preparazione dei documenti :
a) Calcolo della trasmittanza termica:
La metodologia di calcolo semplificato della trasmittanza termica delle finestre utilizzabile è quella prevista dalla norma UNI EN ISO 10077-1.
Questa metodologia permette di valutare la prestazione termica delle finestre nel loro complesso a partire dalle prestazioni termiche del telaio e della vetrazione.
b) Zone climatiche di appartenenza:
Ai sensi del D.P.R. 412/93 (e successive modificazioni).
A ogni comune d'Italia è stata associata una zona climatica a cui corrisponde un valore di trasmittanza limite nel suo complesso (Telaio+Vetrazione).
c) Applicazione tecnica della formula per il calcolo della trasmittanza termica.
d) Attestato di Asseverazione:
documento che specifica il valore della trasmittanza termica dei nuovi serramenti per le detrazioni fiscali del 55% previste dalla finanziaria 2007.
e) Formazione all'utilizzo dei documenti necessari.
NEWS
Introduzione dell'art.29 del DM 185/2008 (provvedimenti anticrisi)
- Obbligo di ricevere l'assenso preventivo dell'Agenzia delle Entrate che deve comunicare (entro 30 giorni) al richiedente del beneficio se la sua istanza é stata accolta o meno (si introduce quindi la pratica del silenzio-diniego, ovvero se l'Agenzia delle Entrate non fornisce l'assenso entro i 30 giorni, l'istanza é da ritenersi bocciata).
- Introduzione di un limite di spesa per le detrazioni 2008: 82,7 milioni di euro, 2009:185,9 milioni e per il 2010:314,8 milioni.
- La comunicazione dell'esaurimento dei fondi disponibili sarà comunicata attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Per gli interventi di riqualificazione energetica come sostituzioni di finestre, installazione di pannelli solari effettuati nel corso del 2008, il richiedente dovrà inoltrare "istanza" tra il 15 Gennaio e il 27 Febbraio 2009 (salvo esaurimento fondi)
- Le persone fisiche (e esclusivamente esse) che hanno effettuato interventi nel 2008 potranno in ogni caso ottenere la detrazione del 36% se non si presenterà istanza all'Agenzia o si otterrà diniego dalla stessa.
Il Ministro Tremonti ha comunque dichiarato la cancellazione dalla norma della retroattività e la possibilità di altre correzioni (in particolare il silenzio-diniego) in sede di conversione.